In fase di acquisto di un veicolo è molto importante sapere  i reali chilometri effettuati. Accendere il quadro e leggere il semplice dato, non sempre è corrispondente alla verità, per via di possibili comportamenti fraudolenti. Ora però qualcosa sta cambiando a livello di leggi. Sarà la volta buona per garantire la verità sul chilometraggio?

 

Tutti noi vorremmo acquistare l’auto dei nostri sogni, o per lo meno quella che ci piace più, nel colore, nell’allestimento e con tutti gli accessori che vediamo sul catalogo oppure online. Non sempre però abbiamo la disponibilità economica di esaudire questo desiderio ed allora possiamo rivolgerci su un usato. Ogni concessionaria e casa automobilistica, hanno un programma che certifica le auto usate, garantendone la qualità dello stato di salute. Può capitare però che, nel cliente, ci sia il dubbio sul fatto che questi controlli siano veritieri e che la strada percorsa dall’auto, sia quella espressa dal contachilometri. Nel corso degli anni, in modo routinario si sente di azioni scorrette di persone che modificano i dati reali dell’auto, per ringiovanirla, ed aumentare di conseguenza il valore del mezzo.

 

Dal punto di vista legale, una modifica del reale valore dei chilometri effettuati, indipendentemente da chi lo effettua, produce un effetto diretto sul concessionario a livello di responsabilità. In parole semplici, sia che la modifica sia stata fatta prima della rivendita dell’auto, sia che il concessionario incarichi un terzo soggetto, sia che effettui in prima persona la modifica, egli risponde comunque dinnanzi alla legge. Le norme attuali prevedono che il soggetto venditore dell’auto si accolla tutta la storia del mezzo e le eventuali alterazioni illegali ad essa, compresa la modifica del chilometraggio. Ne discende che la responsabilità del Venditore può riguardare molteplici aspetti, a partire da quello penale (frode in commercio e truffa su querela del danneggiato), contrattuale (per avere effettuato una vendita non corrispondente al vero) e istituzionale (per pratica commerciale scorretta). Questi tre aspetti sono, a norma di legge, detti concomitanti, ovvero il soggetto puó rispondere a tutte e tre gli aspetti. A tutela dei consumatori è scesa in campo, in passato, anche la Corte di Cassazione (sentenza n.38085 del 17.09.2013) che riconobbe la possibilità di richiedere al giudice lo scioglimento del contratto e di ottenere la restituzione del prezzo speso, oltre ad un risarcimento danni nei casi in cui il soggetto dimostri di aver subito ulteriori danni da questo comportamento illegale.

 

Capire quanti chilometri ha effettivamente un’auto, non è la cosa più semplice al mondo, ma ci sono alcuni piccoli suggerimenti che, se seguiti, possono indirizzare il nostro pensiero su alcuni dati. A partire dall’assenza di foto su un eventuale annuncio online e sul prezzo troppo basso dell’auto, rispetto alla media. Preferite sempre annunci con immagini chiare e ben definite, non provenienti da configuratori delle case automobilistiche o brochure. Una buona foto fa comprendere anche quanto il precedente proprietario era attento all’auto, osservando la lucentezza della carrozzeria, unitamente alla presenza o meno di piccoli segni. Oltre a questa piccolo suggerimento, è possibile fare una visura di pochi euro (circa dieci) presso una qualsiasi sede Aci, grazie alla quale è possibile vedere data di immatricolazione, nominativo del proprietario attuale, quanti sono stati i proprietari in passato ed eventuali ipoteche sul veicolo. Come ultimo aspetto chiave da osservare, sono le fatture dei tagliandi e della manutenzione effettuati, che non devono presentare buchi temporali e una progressione sospetta dei chilometri.

 

Dal 2015 è entrato inoltre in funzione il sistema MctcNet2, un protocollo che permette di rintracciare ogni singolo controllo in ogni sua operazione, con la realizzazione anche di foto scattate per certificare la reale presenza del veicolo in fase di revisione.

 

Comprendere al pieno il reale dato, è molto importante anche per una questione economica. Pensiamo ad esempio se un’auto vede diminuire la sua “età” da 180.000km a 80.000km: va da sé che il valore può variare anche di diverse migliaia di euro che vengono percepite in modo illecito dal venditore, ai danni dell’acquirente. Moltiplichiamo poi questa cifra economica, per il numero di azioni simili, il valore del danno economico a livello nazionale è molto ingente.

 

Veniamo ora alle novità in aiuto degli automobilisti. Grazie alla Direttiva europea 45 del 2014, recepita solo recentemente dal nostro paese (Decreto ministeriale 214/2017), ci sarà una procedura obbligatoria a partire dal 20 maggio. Da questa data, le officine che effettuano la revisione, dovranno rilasciare all’automobilista un attestato (il certificato di revisione) che ponga nero su bianco le reali condizioni dell’auto, in termini di idoneità ed alcuni parametri che l’Europa ha definito come fondamentali per comprendere il reale stato di salute dell’auto. Non verranno modificate le tempistiche o procedure di verifica del mezzo, ma si apporteranno delle modifiche ai documenti rilasciati al termine della revisione. Il fatto di segnalare il chilometraggio nei documenti di revisione, è un aspetto attivo già da qualche anno, ma non si era ancora definito l’obbligo a livello europeo. Qualcuno potrebbe pensare quindi ad un nuovo “bollino blu”, ed in effetti è una cosa simile, con valenza legale ed uguaglianza a livello di standard europeo, anche a livello di competenze richieste per i meccanici. Quest’ultimi dovranno seguire dei corsi di aggiornamento per poter effettuare le revisioni, con valenza legale.

 

Al termine del controllo, il centro revisioni emetterà anche un documento qualitativo dove evidenzierà lo stato di salute del mezzo, segnalando eventuali carenze, con giudizi predeterminati in “lieve, grave e pericoloso”. Ed in tutto questo, uno dei parametri che verranno certificati durante la revisione, sono per l’appunto i chilometri effettuati dall’auto. Un aiuto europeo per poter stare più tranquilli in fase di acquisto di un veicolo usato.

 

E chi non supera la revisione? Può essere sanzionato da 168 a 674 euro, con valori raddoppiati in caso di recidività. Sazioni importanti che però hanno l’obiettivo di tutelare la sicurezza stradale, cercando di limitare la circolazione di veicoli che non sono idonei a percorrere le strade.

 

 

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